Decreto del Padre Generale de' Carmelitani Scalzi di concerto del Capitolo gen.le d'essa Religione, per cui stabilisce, che li Conventi del Piemonte non possano tenere beni stabili sottoposti a carichi, e che quelli che possedevano fossero tenuti a convertirli in censi, oppure a permutarli con altri beni stabili non sottoposti a detti carrichi. 5. Marzo 1692