PARERE del Consiglio del Commercio sovra la supplica de' Creditori del Negoziante Lepinasse, di consenso anche del medesimo, dimostrando, che la deroga alle Costituzioni rispetto al pagamento da offerirsi a quelli, che consegnassero effetti dati in pegno dal Formiggeni Ebreo debitore del Lepinasse non può far conseguenza per altri casi, stante la specialità di questo. 23 marzo 1733