Transazione trà le Communità di Romagnano, e Cavallirio nel Novarese sopra le differenze trà esse insorte per riguardo alla Barazza di S. Germano, che caduna delle sudette Communità pretendeva esser propria, per forma della quale si è convenuto fosse permesso alli Particolari di Cavallirio di pascolare, boscheggiare, e stramare nella sudetta Barazza mediante l'annuo fitto di L. 40., e di macinare li loro grani ne' Molini di Romagnano. 13. luglio 1536