Facoltà concessa dalla Sacra Penitenziaria ad un confessore qualunque purché maestro in teologia o dottore in sacri canoni, ed approvato dall'ordine, di poter assolvere il latore del presente da ogni censura incorsa per non aver curato di essere promosso in tempo agli ordini sacri dopo di avere ottenuto in commenda un monastero e percepiti i frutti del medesimo. 1629, febbraio 1