PARERE del Consiglio del Commerzio sovra la supplica de' Mercanti drappieri di Torino, che implorano una nuova dilazione, senza prefissione di tempo per poter vendere que' panni, ed altre stoffe di lana non eccedenti il costo di L.4.10 per ogni raso provenienti da' Paesi forestieri, non ostante la proibizione portata dal Regio editto delli 23 luglio dell'anno 1730. 21 aprile 1731