Testo
Due pareri dell'Avvocato generale, in data l'uno delli 30 luglio 1796, e l'altro delli 20 marzo 1797, sul punto se dopo il trattato di pace conchiuso colla Francia debba tuttora l'Economo generale osservare l'ordine datogli nel 1793 quanto all'esazione dei proventi dei capitali monti spettanti alli Vescovadi, Abazie, Benefizj, Parrocchie, Monasteri, ed Opere pie della Savoja, e di Nizza passata sotto il dominio Francese; come altres sulla necessità esposta dal detto Economo generale di stabilire un sistema relativamente ai detti proventi a scanso delle quistioni, che potrebbero suscitarsi dal Governo francese, e dei danni, cui potrebbe soggiacere la Cassa depositaria.
Con suppliche, e Memorie relative. 1796 al 1797