Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo
Legge 19 aprile 1942, n. 517
Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art 1.
È vietato l’esercizio di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo ad italiani ed a stranieri o ad apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza ebraica.
Art 2.
Sono vietate la rappresentazione, l’esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrono o abbiano concorso autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti alla razza ebraica.
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l’importazione di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione delle matrici stesse.
Art 3.
È vietato utilizzare in qualsiasi modo per la produzione dei film, soggetti, sceneggiature, opere letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche e qualsiasi altro contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché impiegare e utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di doppiaggio o di post sincronizzazione, personale artistico, tecnico amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica.
Art 4.
Per i film da importare dall’estero l’Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (ENAIPE), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi dell’art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404 sul monopolio per l’acquisto, l’importazione e la distribuzione dei film cinematografici provenienti dall’estero, l’acquisto dei film esteri, terrà conto delle condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione alle disposizioni della presente legge.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere corredate da elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con contributi artistici e tecnici di notevole importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà attenersi il Ministro della cultura popolare nell’accordare o meno ai film importati dall’estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui all’art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche approvato con Regio Decreto legge 24 settembre 1923 – 1, n. 3287.
Art 5.
Con decreto del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l’interno, sarà nominata una commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero dell’interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla compilazione ed all’aggiornamento degli elenchi di autori o di artisti esecutori appartenenti alla razza ebraica.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l’inclusione nell’elenco dovrà essere preceduta dall’accertamento della posizione razziale, da parte del Ministero dell’interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.
Art 6.
Ai componenti della commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dall’art. 63 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 7.
Chiunque contravviene alle norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con l’ammenda da lire 50 a lire 10.000.
Data a Roma, addì 19 aprile 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI – PAVOLINI – GRANDI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Percorsi di lettura
La legge si riferisce all’esclusione degli “elementi ebrei” dal campo dello spettacolo. Quale connotazione puoi rilevare nell’uso del termine “elementi”?
L’art. 1 allarga il campo dell’esclusione prevista dalla legge dalle persone fisiche alle persone giuridiche: spiega in che cosa consiste questo allargamento.
Indica i campi dello spettacolo dai quali sono esclusi gli elementi ebrei, secondo quanto viene detto nell’art. 2.
Individua tutti gli aspetti del mondo della produzione cinematografica preclusi agli ebrei secondo l’art 3.
Individua le conseguenze sull’importazione di film in relazione a quanto si dice nell’art 4.
A chi era affidata la concessione del nulla osta per l’importazione di un film straniero?
Chi era incaricato di redigere e aggiornare l’elenco degli autori di razza ebraica?
Sei a conoscenza del rifiuto, da parte di alcuni stati, di proiettare film o di pubblicare libri ritenuti contrari ai principi fondanti degli stessi stati? Cita qualche esempio ed esprimi la tua opinione su questi fatti.