Testo
CONVENZIONE seguita trà li due Podestà, e rispettivi eletti delle Communità D'Ormea, e della Pieve, in cui hanno convenuto.
1.o Che si osservino le Sentenze frà le medeme proferte.
2.o Che ogni Anno li Particolari D'Ormea abbino evaquato le Viozene alla mettà d'aprile, eccettuati li Terrieri, ne quali vi possono stare secondo il Consuetto.
3.o Che li detti D'Ormea, quali si ritrovassero in dette Viozene fuori del detto tempo dovessero consegnarsi per nome, e cognome al Gastaldo della Pieve, o Sia alli Campari, con dargli pegno.
4.o Che li Gastaldo, e Campari siano tenuti invigilare per li danni, che si darebbero in dette Viozene.
5.o Che sij solo facultativo alle dette Communità di pascolare in dette Viozene nelli tempi ivi prefissi.
6.o Che le Litti, quali potessero insorgere per dette Viozene dovessero terminarsi da Francesco Spinola, e Matteo de' Marchesi di Ceva delli 8. Mag.o 1429